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La Circ. 7 del 6 maggio 2019 dell'INL sui benefici normativi e contributivi

La circolare 7 dell'INL e la fruizione dei benefici contributiviCon la pubblicazione della circolare n. 7 del 6 maggio scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quello che noi sostenevamo da tempo: la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla L. n. 296/2006 è possibile anche in caso di applicazione di Contratti Collettivi diversi da quelli maggioritari, salvaguardando così il pluralismo sindacale, sancito dalla nostra Costituzione.

Si tratta di una battaglia portata avanti da mesi, e che ha visto al centro del dibattito la discussa circolare INL 3/2018, che InContra sin da subito aveva duramente criticato, sottolineando da un lato che il beneficio di ingenti risorse pubbliche non può essere subordinato alle disposizioni di taluni contratti collettivi che rimangono di diritto comune e ricordando, dall’altro lato, l'importante pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 51/2015), in cui si precisa che i CCNL comparativamente più rappresentativi possono costituire solo un parametro di riferimento per il trattamento economico, facendo salva la libertà costituzionalmente protetta di aderire a qualsivoglia sigla sindacale.

Nello specifico, la circolare 7 ha precisato che ai fini dell’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dal Legislatore, è necessario il sostanziale rispetto e non la formale applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi, rimanendo immutata la possibilità di applicare CCNL diversi da questi ultimi.

Infatti, relativamente ai controlli in sede di vigilanza della corretta applicazione dell’art. 1 comma 1175, L. n. 296/2006 che, tra le condizioni che subordinano il godimento dei benefici prima citati, enuncia il "rispetto degli accordi e contratti collettivi", l’INL ha chiarito inequivocabilmente che il personale ispettivo, al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei predetti benefici, dovrà svolgere un accertamento del CCNL nel merito, valutando il trattamento economico-normativo effettivamente garantito al lavoratore. Questo prescindendo dalla formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, anche se indicato nella lettera di assunzione.

In buona sostanza, ciò significa che anche il datore di lavoro che non applica uno dei contratti leader, può allo stesso modo fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dalla L. n. 296/2006, a patto che corrisponda ai lavoratori un trattamento economico e normativo equivalente o superiore a quello previsto da tali contratti, che deve essere oggetto di accertamento da parte del personale ispettivo.

Con questo chiarimento, l’Ispettorato pone fine ai dubbi interpretativi che avvolgevano la precedente circolare INL 3/2018, confermando la possibilità di accesso ai benefici pur applicando un CCNL diverso da quelli maggioritari, a condizione che siano rispettati i trattamenti economici e normativi minimi previsti da questi ultimi.

 

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