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Immagine del diritto alla disconnessione

Il diritto alla disconnessione nell'Accordo Interconfederale sul Lavoro Agile

L’Accordo Interconfederale Nazionale per la regolamentazione del Lavoro Agile di Cifa e Confsal interviene nella definizione del “diritto alla disconnessione”, promuovendo un uso responsabile delle apparecchiature e dei canali digitali.

Ciò si è ritenuto necessario in un contesto normativo in cui tale diritto risulta ancora ambiguo e considerando i risultati ottenuti dall’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro, che hanno evidenziato una difficoltà nel correttamente le pause nell'uso della strumentazione tecnologica ed un disagio nel sentirsi costantemente connesso e reperibile.

Per questo l’Accordo prevede che, al di fuori dell'orario di lavoro e delle fasce orarie in cui è tenuto ad essere contattabile, il lavoratore possa disconnettersi dalle tecnologie che ne consentono la rintracciabilità, senza subire ripercussione alcuna sul piano retributivo e/o disciplinare. Al fine di tutelare tale diritto, il datore di lavoro avrà l’onere di predisporre misure tecniche ed organizzative volte a garantire i necessari tempi di riposo e di “sconnessione” dalle strumentazioni tecnologiche.

Il lavoratore, dal canto suo, dovrà esercitare tale diritto responsabilmente, utilizzando correttamente ed efficacemente le tecnologie, supportato anche dall’attività formativa prevista dall’Accordo stesso rispetto lo sviluppo di idonee competenze digitali.

Il lavoratore dovrà, quindi, rispettare il limite massimo di orario di lavoro giornaliero e settimanale previsto dalla legge e dal CCNL applicato, nonché i tempi di riposo spettanti ai sensi di legge e di contrattazione collettiva.

Al fine di rispondere ai diversi contesti organizzativi, l’Accordo prevede che le modalità attraverso cui realizzare, concretamente e tecnologicamente, il diritto alla disconnessione vengano definite a livello aziendale, ossia concordate preventivamente dal datore di lavoro e dal lavoratore.

 

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