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Gli strumenti per lo smart working: cosa prevede l’accordo interconfederale sul Lavoro Agile

Attraverso l’Accordo Interconfederale Nazionale per la regolamentazione del Lavoro Agile, Cifa e Confsal danno una risposta al controverso aspetto che riguarda la dotazione strumentale per lo svolgimento del lavoro a distanza.

Già nel corso dell’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro, si era evidenziata una problematica riguardante il possesso o meno di mezzi idonei allo svolgimento del lavoro. L’ambiguità rispetto a chi debba fornire tali strumenti rischia di generare delle discriminazioni tra aziende e/o tra lavoratori.

Per questo Cifa e Confsal hanno chiarito che la strumentazione tecnologica, valutata sulla base delle specifiche necessità lavorative, deve essere fornita dal datore di lavoro, che ne resta proprietario. Ciò garantisce al lavoratore il possesso di strumenti idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa, nonché sicuri ed affidabile per l’accesso ai sistemi aziendali.

L’Accordo prevede, però, anche atri due scenari, laddove il datore di lavoro non fornisca la dotazione strumentale:

  • Il lavoratore dovrà acquistare gli strumenti necessari e ad esso sarà riconosciuta una un’indennità una tantum per sostenere i costi di connessione e l'acquisto di strumenti e/o dispositivi necessari;
  • Il lavoratore potrà ricorrere a strumentazioni e dispositivi personali, già in suo possesso, e ad esso sarà riconosciuta un’indennità periodica forfetaria per indennizzarne l’usura e i costi di connessione.

Il datore di lavoro avrà l’onere di fornire indicazioni sulle caratteristiche che i suddetti strumenti e/o dispositivi devono possedere e, in ogni caso, resterà a suo carico la fornitura e l’installazione dei software necessari a consentire la connessione da remoto con la realtà interna aziendale e/o lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature, il dipendente sarà tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile per concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso il rientro presso la sede di lavoro. Eventuali danni riconducibili ad un comportamento negligente da parte del lavoratore, saranno addebitati a quest’ultimo.

 

PER LEGGERE E SCARICARE IL TESTO COMPLETO DELL'ACCORDO, VAI SU CIFAITALIA.IT  E COMPILA L'APPOSITO FORM.

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