Su questo sito usiamo i cookies, anche di terze parti. Navigandolo accetti.

Stato di disoccupazione: l'offerta è congrua

Stato di disoccupazione e offerta congruaDopo quasi 3 anni di attesa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finalmente licenziato il decreto (D.M. n. 42 del 10 aprile 2018, pubblicato in G.U. del 14/07/2018) che ridefinisce i criteri in base ai quali una offerta di lavoro deve essere considerata congrua per il soggetto disoccupato, e il cui rifiuto ingiustificato della predetta offerta può comportare la decadenza dal godimento di prestazioni di disoccupazione o di integrazione salariale. 

Jobs Act e stato di disoccupazione

Partendo dall’origine, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2015 (il decreto del Jobs Act disciplinante i servizi e le misure di politica attiva del lavoro), il soggetto in cerca di occupazione lavorativa deve dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa stipulando, con il Centro per l’Impiego, un patto di servizio personalizzato. In esso, tra i diversi obblighi da assumere, il disoccupato si dichiara disponibile anche ad accettare congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione; in caso contrario si configura la riduzione o la decadenza dagli ammortizzatori sociali e la perdita dello stato di disoccupazione. Qui si inserisce il decreto in parola.  

Offerta di lavoro congrua

Nello specifico, sono tre i criteri sui quali il Ministero del Lavoro si è basato per emettere l’atto in parola, che stabilisce definitivamente e in modo inequivoco quando l’offerta di lavoro sia congrua:

  • durata della disoccupazione: la durata viene computata a decorrere dal giorno di presentazione della D.I.D. (Dichiarazione Immediata Disponibilità) 
  • coerenza con le esperienze e competenze maturate dal soggetto disoccupato: rilevano le attività catalogate secondo il sistema ATECO e Classificazione delle Professioni
  • distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento con mezzi pubblici.

Alla luce di quanto esposto fin qui, dunque, è congrua l’offerta di lavoro:

  1. per il disoccupato fino a 6 mesi, quando il luogo di lavoro dista non più di 50 km dal domicilio o sia raggiungibile in media in 80 minuti con mezzi pubblici, e sia compresa nei settori individuati nel patto di servizio personalizzato;
  2. per il disoccupato da 6 a 12 mesi, quando il luogo di lavoro dista non più di 50 km dal domicilio o sia raggiungibile in media in 80 minuti con mezzi pubblici, e l'offerta può riguardare anche settori contigui a quelli individuati nel patto di servizio personalizzato;
  3. per il disoccupato oltre 12 mesi: quando il luogo di lavoro dista non più di 80 km dal domicilio o sia raggiungibile in media in 100 minuti con i mezzi pubblici, e l'offerta può riguardare qualsiasi settore lavorativo.

Se il soggetto è percettore di un trattamento di sostegno al reddito, l’entità della retribuzione dell’offerta deve essere almeno il 20% più alta dell'indennità nell'ultimo mese precedente.

Il decreto in esame stabilisce, inoltre, che l’offerta deve avere ad oggetto un rapporto a tempo indeterminato o a termine o di somministrazione di durata di almeno tre mesi; essere a tempo pieno o tempo parziale non inferiore all’80% dell’ultimo contratto di lavoro e prevedere una retribuzione non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva.

Mancata accettazione dell'offerta congrua

La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta la decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, salvo giustificato motivo da comunicare e documentare entro due giorni dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua. Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, il centro per l'impiego ne dà comunicazione all'interessato il quale, nei successivi due giorni, può chiedere di essere sentito.

Sono considerati giustificati motivi:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile e richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • gravi motivi familiari documentati o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Infine appare utile segnalare che la definizione di offerta congrua prevista dal decreto in esame si applica, per quanto compatibile, anche alla L. n. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili. 

Iscriviti alla nostra newsletter