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Assegno di ricollocazione ai nastri di partenza

assegno ricollocazioneDopo l’ennesimo slittamento, sembra che maggio sia il mese buono per l’entrata a pieno regime della nuova misura di politica attiva del lavoro denominata Assegno di Ricollocazione, finalizzata ad assicurare a tutti i soggetti che perdono il lavoro una nuova opportunità occupazionale in tempi brevi.

Preliminarmente, appare doveroso sottolineare che l’assegno di ricollocazione (AdR) non è un sussidio alla disoccupazione, in quanto non viene corrisposto al lavoratore, ma è una sorta di “buono” che il disoccupato può spendere gratuitamente per accedere a un percorso personalizzato di ricerca intensiva del lavoro, rivolgendosi ai Centri per l’Impiego (soggetto pubblico) o - in alternativa - alle Agenzie per il Lavoro (soggetto privato). L’assegno dunque non viene corrisposto al disoccupato, ma al Centro per l’impiego o oggetto accreditato, scelto dall’interessato, a titolo di “remunerazione” delle attività di formazione, tutoraggio ed assistenza forniti all’interessato. Inoltre l’assegno viene erogato solo a risultato occupazionale acquisito.
Più in particolare, l'importo del “voucher” in esame oscilla da un minimo di 250€ ad un massimo di 5.000€, a seconda del tipo di contratto di lavoro e del profilo di occupabilità dell’interessato: inteso come il grado di difficoltà nel reinserimento del lavoratore, in relazione alla sua età, al suo profilo professionali, alle condizioni del mercato del lavoro, ecc.
La corposa fase di sperimentazione a cui il Legislatore ha ritenuto sottoporre la detta misura di politica attiva non ha dato (obiettivamente) i risultati sperati, in quanto all’AdR, rilasciato inizialmente unicamente ai percettori di NASpI da almeno 4 mesi, hanno aderito non più del 10% dei soggetti potenzialmente beneficiari. Secondo gli addetti ai lavori, le ragioni di questo bilancio  modesto sono dovute a tre motivazioni principali: 

  1. le regole che rimettono al disoccupato la facoltà di decidere se e quando aderire, prevedendo la perdita della NASpI se chiede l’assegno ma poi non accetta il percorso di ricollocazione,
  2. la preferenza accordata dagli interessati a percepire la NASpI cercando lavoro in altro modo (conseguenza anche della prima motivazione esposta),
  3. la complessità del processo di attivazione e profilazione.

Diversamente, per il 2018, considerato l’anno della consacrazione della misura in questione, il Legislatore (L. n. 205/2017) ha saggiamente arricchito di contenuti e ampliato il campo di applicazione dell'AdR prevedendo una specifica disciplina anche per i lavoratori dipendenti di aziende in CIGS, finalizzata a favorire il reinserimento lavorativo, limitando il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Nel complesso, dunque, possono richiedere l'assegno non solo i beneficiari di NASpI da almeno 4 mesi, ma anche i beneficiari del Reddito di Inclusione e i lavoratori coinvolti nell'accordo di ricollocazione nell'ipotesi di cassa integrazione guadagni per riorganizzazione aziendale o crisi, munendo così l’AdR di nuovi contenuti e nuovi ambiti di operatività, che lo erigono ad efficiente strumento di politica attiva di facile accesso per i potenziali beneficiari.

Un approfondimento a parte merita l'ultima categoria di beneficiari elencata. Nello specifico si dispone che, nell’ottica di limitare il ricorso ai licenziamenti collettivi, al termine dell’intervento straordinario di cassa integrazione per riorganizzazione aziendale (massimo 24 mesi) o di crisi (massimo 12 mesi), laddove si ritenga che non ci siano gli estremi per un completo recupero occupazionale, le parti - al termine della consultazione sindacale - possano sottoscrivere un accordo finalizzato alla ricollocazione del personale che si ritiene eccedentario. Una volta sottoscritto l’accordo, i lavoratori ricompresi in tali ambiti possono chiedere all’ANPAL (telematicamente), nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti ed alle condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione o di crisi. L’accordo può prevedere una partecipazione attiva sia dei centri per l’impiego che delle Agenzie del Lavoro e degli altri Enti accreditati finalizzati al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze dei lavoratori interessati attraverso corsi di formazione professionale anche attingendo al concorso dei fondi interprofessionali previsti dall’art. 118 della legge n. 388/2000.

luca apollonioInoltre, per questa fattispecie vengono introdotte una serie di specifiche deroghe: il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno, disapplicazione dell’obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua, a differenza dei soggetti già disoccupati.  Oltre alla peculiarità rappresentata dalla volontarietà della scelta degli interessati, occorre sottolineare che la misura di politica attiva è accompagnata da una serie di agevolazioni di natura fiscale, economica e contributiva sia in capo al lavoratore, sia in capo al soggetto che lo riassume. Infatti, in caso di ricollocazione presso un altro datore di lavoro, che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, al lavoratore viene
riconosciuta:

  • l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione
    di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
  • la corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Di contro, al datore in questione è riconosciuto:

  • l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030,00 euro su base annua.

L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Luca Apollonio

lavoro occupazione assegno di ricollocazione

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