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Jobs Act: incostituzionale il calcolo di indennità di licenziamento per anzianità

jobs act calcolo indennita licenziamentoLa Corte Costituzionale ha bocciato il criterio di determinazione delle indennità di licenziamento previsto dal Jobs Act, poiché in contrasto con gli articoli 4 e 35 della Costituzione, aprendo la strada ad importanti implicazioni di carattere sanzionatorio, in materia di illegittimità del licenziamento.

Nello specifico, la Consulta ha dichiarato illegittime le disposizioni, contenute appunto nel Jobs Act, che regolano i criteri di indennità di licenziamento nel contratto a tutele crescenti, affermando che:

La previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Diversamente dalla disciplina previgente che prevedeva sostanzialmente un impianto sanzionatorio di stampo prettamente reintegrativo in caso di illegittimità del recesso del datore di lavoro, il Jobs Act – allo scopo di rendere calcolabile sin dall’inizio “il costo del licenziamento” – prevede, all’art. 3 co. 1, un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio per il lavoratore ingiustificatamente licenziato, con un tetto massimo di indennità (peraltro elevato di recente dal Decreto Dignità).

Successivamente, con una importante ordinanza del 26 luglio 2017, il Tribunale di Roma aveva rinviato alla Corte Costituzionale le norme sui licenziamenti economici del Jobs Act. In particolare, in questa ordinanza erano state sollevate perplessità relativamente alla parte del Jobs Act, in cui il Legislatore prevede il calcolo delle indennità basato meramente sull’anzianità di servizio. Si impediva, infatti, al giudice un adeguamento alle situazioni concrete ritenuto, invece, rilevante dalla Corte Cost. n. 203/2011, con riguardo alla garanzia economica prevista in caso di illegittimità, considerando che essa debba essere né rigida, né uniforme. Inoltre, ciò non consentirebbe allo stesso giudice di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore, lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero di dipendenti), privando la normativa del carattere compensativo, dissuasivo, sanzionatorio sancito invece dalla Costituzione.

In questa ottica, la Corte Costituzionale sembra - la sentenza definitiva non è ancora consultabile – aver accolto le istanze e le perplessità del giudice di merito, affermando che la previsione di un'indennità crescente, in ragione della sola anzianità di servizio dei lavoratori, sarebbe contraria ai principi di uguaglianza fra lavoratori e di ragionevolezza.

Viene, così, bocciato uno dei pilastri fondanti della normativa in questione, vale a dire la determinatezza sin dall’inizio dell’importo della sanzione in caso di licenziamento illegittimo, conferendo nuovamente al giudice la possibilità di decidere caso per caso, con un ampio margine di discrezionalità, l’entità del risarcimento da corrispondere al lavoratore. Questa maggiore libertà decisionale potrebbe comportare un rischio rilevante: situazioni uguali tra esse potrebbero essere decise in maniera molto diversa – come in passato – solo perché valutate da giudici aderenti ad orientamenti e interpretazioni differenti, mettendo in discussione proprio quei parametri che la Consulta ha inteso salvaguardare: ragionevolezza e soprattutto uguaglianza.

 

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